PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

  • Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza

Siamo in grado di assolvere alla ideazione e alla realizzazione tecnica di tutte la fasi connesse alla progettazione edilizia.

Svolgiamo inoltre attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per conto di Committenze pubbliche e private, per la realizzazione di interventi in aree archeologiche, di opere edili, di restauro e risanamento conservativo e di recupero edilizio mediante il coordinamento, la direzione, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto approvato.

  • Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza

  • Sopralluogo
  • Rilievo plano-volumetrico
  • Redazione di progetto di massima e preventivo d spesa
  • Redazione del progetto esecutivo
  • Computo metrico estimativo
  • Preventivo particolareggiato del costo delle opere
  • Redazione di capitolato e contratti
  • Direzione dei Lavori
  • Compilazione del modello di “Inizio Lavori”
  • Consegna presso l’ufficio del Comune della seguente documentazione:

  • Comunicazione di “inizio Lavori”
  • Denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture eseguiti da un tecnico abilitato
  • Certificazioni di regolarità contributiva ( DURC ) secondo la Legge 14 febbraio 2003, n. 30
  • Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all’Impresa per la corretta esecuzione dei lavori
  • Esecuzione della vigilanza sull’esecuzione dei lavori “a regola d’arte” da parte dell’impresa appaltatrice, fornendo consulenza tecnica al committente
  • Redazione dei “SAL”, Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto
  • Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato
  • Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera
  • Assistenza al collaudo delle opere.
  • Attività del Coordinatore per la Sicurezza In fase di Progettazione

  • Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, 1° comma, del D.Lgs. 494/96;
  • Predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.
  • Attività del Coordinatore per la Sicurezza In fase di Esecuzione dei Lavori

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • Organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
  • Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • Segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda U.S.L. ed all’Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.
  • Sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
  • Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d’opera.